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C.M. 29/03/2002

1. di fissare per l'anno 2002 le aliquote, detrazioni e riduzioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come di seguito specificate: aliquote: aliquota ordinaria: 4,5 per mille; aliquota per i terreni agricoli: 4 per mille. detrazioni: detrazione per l'abitazione principale e 140,00. Altre agevolazioni: di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela in linea retta ed al primo grado di parentale in linea collaterale, adibite a loro abitazione principale; di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; di quantificare la detrazione d'imposta in misura pari a euro 260,00 o superiore, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le unità immobiliari, utilizzate da nuclei familiari con presenza di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale che saranno valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale su segnalazione dell'assistente sociale. (Omissis). Il Comune di PRAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e di portare l'aliquota nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di questa principale; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Il Comune di PREMANA (provincia di Lecco) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille; 3. di mantenere la detrazione per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in lire duecentomila (L. 200.000), provvedendo alla conversione in e 103,29; (Omissis).

5. di dare atto che oltre all'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui ai precedenti punti, saranno applicate le esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dal regolamento comunale per la disciplina del- l'I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 64 del 27 novembre 1999, esecutiva Co.Re.Co. Atti n. 154 del 5 gennaio 2000 modificato con delibera C.C. n. 3 del 17 febbraio 2001. (Omissis). Il Comune di PRESEGLIE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di approvare il seguente ordinamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: aliquota da applicare: 5,5 per mille; maggiore detrazione: ai sensi del 3o comma dell'art. 8 del Decreto legislativo30 dicembre 1992 n. 504, cosÌ come modificato dall'art. 3 comma 54 della Legge 23 dicembre 1996, per gli ultrasessantacinquenni proprietari di casa di prima abitazione di categoria A2-A3-A4-A5-A6 il cui red- Il Comune di QUAREGNA (provincia di Biella) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis) . Il Comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, e con effetto daII1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

1. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, comprese le pertinenze di cui aIl'art. 818 del Codice civile a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente 6 per mille; detrazione euro 103.29 (L. 200.000); 2. unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza 6 per mille; 3. unità immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 6 per mille; 4. restanti immobili 7 per mille. (Omissis). Il Comune di QUATTRO CASTELLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; 2. di determinare l'aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore dei soggetti sotto indicati

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compreso il primo garage di pertinenza, nonchÈ per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale

b) Istituti Autonomi per le Case Popolari per gli alloggi regolarmente assegnati

c) enti senza scopo di lucro (sportivi, sociali, culturali, assistenziali).

3) di determinare l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (sfitti); (Omissis). Il Comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 7 per mille per le aree fabbricabili; 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate;5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al quarto grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuità dell'uso  dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'ufficio tributi dal titolare del diritto reale di godimento; 4 per mille per i nuovi insediamenti aderenti al Patto Territoriale di Sviluppo del Comprensorio Feltrino; 5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti.

2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000 pari ad euro 129,11, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchÈ gli alloggi regolarmente assegnati dalle a- I.C.I. 5 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprietà e dell'inquilinato; 6. di confermare l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse

artistico o architettonico localizzati nei centri storici, avvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata  applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Il Comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, È confermata nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis) . Il Comune di REMANZACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 novembre e il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

1. di stabilire per l'anno d'imposta 2002 che le aliquote I.C.I. siano fissate come segue: aliquota ordinaria: 5,5 per mille, per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati ad uso artigianale ed industriale, per tutti gli altri fabbricati non rientranti nelle categorie previste per l'aliquota maggiorata ed agevolata;aliquota agevolata: 4 per mille, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto registrato alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale stipulato il 30 luglio 1999 a Remanzacco, in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999; aliquota maggiorata: 7 per mille, per gli immobili, destinati ad abitazione, che da oltre due anni non vengono concessi in locazione con contratto registrato. (Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti riduzioni: Riduzioni:

1.1) riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili ai sensi di quanto stabilito dal regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.;

1.2) riduzioni previste per i terreni agricoli condotti direttamente (come definiti nel regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.), come sotto specificato: 1.2.1) sui primi 25.822,85 euro di valore la riduzione  pari al 100%; 1.2.2) oltre i 25.822,85 euro e fino a 61.974,83 euro di valore, la riduzione  pari al 70%; 1.2.3) oltre o 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro di valore, la riduzione  pari al 50%; 1.2.4) oltre i 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro di valore, la riduzione  ari al 25%; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni: Detrazioni: 2.1) detrazione per l'abitazione principale euro 156,00; 2.2) detrazioni maggiorate per l'abitazione principale (non cumulabili con la detrazione al punto 2.1): 2.2.1) euro 207,00 per i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: reddito familiare lordo, relativo all'anno 2001, non superiore a euro 2.600 per ogni familiare a carico, compreso il coniuge ed i figli di età inferiore a 26 anni a carico; che non siano proprietari di altri fabbricati (esclusi quelli di categoria catastale C2-C3-C6-C7), di autoveicoli con potenza fiscale non superiore a 17 cv, di moto di cilindrata superiore a 100 cc., di natanti od aereomobili. Il suddetto limite per gli autoveicoli non sussiste nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap; 2.2.2) euro 207,00 per n. 403/1998) entro la scadenza della prima rata di versamento; La suddetta domanda non dovrà essere corredata da allegati in quanto i controlli verranno eseguiti d'ufficio ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica n. 403/1998; 5. di stabilire che coloro i quali usufruiranno dell'aliquota agevolata del 4 per mille dovranno presentare opportuna autocertificazione (ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/1968 e

 

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